
Un volontario che si assenta dal lavoro per un’emergenza non ci rimette lo stipendio, e la sua organizzazione non ci rimette le spese. Lo dicono gli articoli 39 e 40 del D.Lgs 1/2018. Il problema non è il diritto: è la carta.
Perché il rimborso arrivi bisogna dimostrare chi c’era, quando, per quanti giorni e sotto quale attivazione. E quella dimostrazione, in quasi tutte le associazioni, si costruisce settimane dopo, rileggendo chat e quaderni.
Art. 39 — il mancato guadagno
Riguarda il singolo volontario, e si divide in due casi che non funzionano allo stesso modo.
Lavoratore dipendente
Il datore di lavoro mantiene la retribuzione, e poi chiede a sua volta il rimborso di quanto ha corrisposto. Il beneficiario del rimborso, quindi, non è il volontario: è il suo datore di lavoro. Non c’è un tetto giornaliero fisso: si rimborsa l’equivalente di quanto effettivamente pagato.
Lavoratore autonomo o libero professionista
Qui si rimborsa il mancato guadagno giornaliero, e un tetto c’è: l’art. 39 comma 5 fissava 103,30 euro, importo aggiornato ogni tre anni sull’indice ISTAT. Con l’aggiornamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 febbraio 2024 il massimale è passato a 120,55 euro al giorno.
I due limiti che fanno inciampare
- 30 giorni continuativi per singolo evento
- 90 giorni all’anno complessivi
Il secondo è quello che si scopre tardi: un volontario molto attivo può averli già consumati, e se ne accorge quando la domanda torna indietro. È un controllo che va fatto prima di impegnarlo, non dopo.
Art. 40 — le spese dell’organizzazione
Qui il soggetto cambia: non è il volontario, è l’organizzazione. Sono le spese sostenute per l’attività autorizzata — carburante, pedaggi, vitto, materiali di consumo, riparazioni e reintegro delle attrezzature — documentate voce per voce.
Il vincolo che manda perse più domande è temporale: la richiesta va presentata entro due anni dalla conclusione dell’attività. Sembra tantissimo. Nella pratica, un’attivazione di novembre finisce in fondo a un raccoglitore e riemerge quando il termine è passato.
Attenzione. Quanto sopra è il quadro nazionale. Le procedure sono regionali e cambiano parecchio: modulistica, portali, termini interni e ordine dei passaggi li stabilisce la vostra Regione, e in caso di dubbio fa fede quello che dicono la norma e la vostra struttura regionale, non questa pagina.
Cosa fa EmerDesk
Non semplifica la norma: fa in modo che i dati per applicarla esistano già quando servono.
- Le presenze si registrano durante l’attivazione, non ricostruite dopo: si apre l’attivazione, si segnano i volontari giorno per giorno, si chiude.
- I limiti sono nel sistema. Il conteggio dei 30 consecutivi e dei 90 annui è automatico, per volontario e per anno: la domanda che sforerebbe si blocca prima, non alla Regione.
- Il massimale degli autonomi è applicato dal sistema, senza che nessuno debba ricordarselo.
- Art. 40 con voci analitiche e verifica del termine dei due anni, che avvisa prima che scada.
- Percorso di approvazione: bozza → inviata → approvata → liquidata, con l’approvazione riservata alla sala principale. Si sa sempre a che punto è ogni pratica.
- Export PDF con impaginazione uniforme, pronto da protocollare.
- Ricerca per codice fiscale nelle presenze, che è come si cerca davvero una persona quando arriva una richiesta.
Il risultato pratico: quello che prima erano tre serate di ricostruzione, diventa mezz’ora di verifica.
